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ISEE INFORMAZIONI :

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Aggiornamento: 14 gen 2021




L’ ISEE e' Indicatore della situazione economica equivalente, che deriva dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

E' l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEEconsente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.



L' ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica ( ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.


Scala di EquivalenzaNumero dei componentiParametro11,0021,5732,0442,4652,85

  1. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

  2. Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

  3. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

  4. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici;

  5. per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenzaanagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La Dichiarazione sostitutiva unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare.


I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (ad esempio dati anagrafici, beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) ed in parte acquisiti da Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (ad esempio trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).


Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU, c.d. dichiarante, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.


Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.


Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU MINI che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.


Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSU integrale. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEEspecifici ( ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario Residenze”, ISEE “Università”, ISEE “Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).


Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del c.d. ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione ed in presenza di rilevanti variazioni del reddito dovute ad eventi avversi (ad es., perdita del posto di lavoro).


A CHI PUO’ ESSERE PRESENTATA LA DSU

La DSU può essere presentata:

  • all’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata;

  • al Comune;

  • ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);

  • all’Inps in via telematica, mediante le postazioni informatiche self-service presenti presso le sedi INPS oppure collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line – Servizi per il cittadino”.

È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.


IL CALCOLO DELL’ ISEE

L’INPS calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite da Agenzia delle entrate e reperite nei propri archivi e rende disponibile l’attestazione al dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dellaDSU, mediante accesso all'area servizi del portale web muniti di PIN dispositivo, posta elettronica certificata, sedi territoriali competenti oppure, in presenza di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante, tramite lo stesso Ente al quale è stata presentata la dichiarazione.


L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.


Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ricevuto l’attestazione, è possibile compilare apposito modulo per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.


In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione dellaDSU. L’Ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione interrogando il sistema informativo ISEEovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.


Per ulteriori informazioni, per la modulistica, per le istruzioni alla compilazione della DSU e le FAQ si rimanda al sito www.inps.it: Servizi online>Elenco di tutti i Servizi> ISEE post-riforma 2015.


VALIDITA’DELLA DSU

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.


L’ ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE corrente (Modulo Sostitutivo).

 
 
 

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